Rovina dell'edificio di chi e' la colpa ?
Se l'edificio necessita di lavori di ripristino delle parti ammalorate, e non viene eseguito nessun lavoro, la colpa non e' da imputare all'amministratore di condominio, ma ai proprietari. Questo quanto deciso dalla sentenza n. 50366 del 12.12.2019, emessa dalla VII Sezione Penale della Corte di Cassazione, non lascia spazio a dubbi ed anzi "certifica" l'estraneita' dei gestori della cosa comune riguardo alla "concretezza del pericolo alle persone" , ogni qualvolta vi sia omissione - da parte dei proprietari stessi - degli adempimenti loro prescritti dalle ordinanze sindacali. Con la recente sentenza della Cassazione si conclude una vicenda che lascia tirare un vero e proprio respiro di sollievo agli amministratori condominiali, i quali pur obbligati agli immediati interventi sulle aree pericolose in prossimita' dei fabbricati "a rischio" non possono e non devono temere che venga scaricata su di loro la irresponsabile condotta dei titolari dei beni ammalorati. Pertanto si consiglia di ripristinare sempre e comunque le parti ammalorate e/o pericolanti in quanto sono i proprietari stessi a risponderne. L'articolo completo lo potrete trovare cliccando sul link sottostante.
Fonte: https://www.condominioweb.com/responsabilita-penale-in-capo-allamministratore-di-condominio.16575
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